Come vendere le tue opere d’arte senza diventare evasore fiscale?

Vendere Opere d'Arte

Dipingi da un pò di tempo e parenti, amici e conoscenti chiedono di acquistare una tua opera ma mille dubbi ti assalgono: devo rilasciare una ricevuta? Serve una partita IVA? Devo segnalare le mie opere alla SIAE per tutelare i miei diritti di autore? Devo essere iscritto in uno speciale registro o categoria commerciale?

Se ti stai chiedendo come gestire la compravendita senza infrangere la legge in quest’articolo cercherò di chiarire tutti gli aspetti legali affinchè tu possa vendere le tue opere con la sicurezza di non diventare un evasore fiscale.

Poichè le casistiche possono essere diverse, vedremo due casi tipici di persone immaginarie che chiameremo: Mattia e Ilaria.

  • Mattia è uno studente che dipinge per hobby. Vorrebbe non dipendere dai genitori e con i soldi che potrebbe guadagnare dalle sue opere vorrebbe pagarsi parte degli studi o fare qualche vacanza con gli amici.
  • Ilaria è una moglie che lavora come impiegata e dipinge per hobby. Con lo stipendio riesce a mantenere la sua famiglia ma non le dispiacerebbe arrotondare vendendo qualche opera di tanto in tanto.

Censimento dell’opera presso la SIAE o altro registro pubblico

Siae

Mario e Ilaria stanno cominciando la loro esperienza artistica e ci sono due dubbi che li assalgono:

  1. le proprie opere devono essere registrate presso la SIAE?
  2. esiste un obbligo di censimento delle proprie opere in qualche pubblico registro?

Rispondiamo al primo dubbio consultando le FAQ sul sito della SIAE. Tra le tante domande c’è la seguente con relativa risposta:

E’ obbligatorio aderire alla SIAE?

Non è obbligatorio aderire alla SIAE. L’adesione alla SIAE è libera e volontaria. L’autore può teoricamente decidere di curare direttamente i rapporti con gli utilizzatori per tutelare i propri diritti, ma di fatto l’intermediazione di una organizzazione specializzata e capillare è indispensabile. In Italia, l’attività di intermediazione è riservata dalla legge alla SIAE in via esclusiva. L’autore può comunque scegliere di aderire ad altre Società di autori di Paesi stranieri.

Quindi Mattia e Ilaria non sono tenuti a registrare le loro opere presso la SIAE e possono curare da soli i loro rapporti con gli acquirenti.

Se l’iscrizione alla SIAE non è obbligatoria c’è qualche altro registro pubblico dove bisogna censire le proprie opere?

La risposta breve a questa domanda è NO. Mattia e Ilaria vogliono vendere opere create da loro il cui valore commerciale è piuttosto contenuto e, in tali casi, non c’è alcun obbligo di censimento in alcun registro pubblico.

L’obbligo di censimento infatti riguarda “cose antiche o usate” di un certo “interesse storico” e che comunque abbiano un certo valore. Le opere per cui è obbligatorio il censimento sono opere appartenenti a ben 15 categorie diverse (es. reperti archeologici, elementi di monumenti, ecc.) aventi più di 50 anni e non appartenenti all’autore e/o con valore superiore a 139.794,00 Euro. Questi sono i casi in cui le opere devono far parte di pubblici registri, quindi Mattia e Ilaria non hanno bisogno farlo.

Per il lettore più esigente riportiamo qui di seguito una sezione espandibile con le leggi che chiariscono i due dubbi di Mattia e Ilaria. Chi non è interessato a conoscere troppi dettagli può saltare questa sezione e leggere direttamente il prossimo paragrafo sulla Partita IVA.

Obbligo censimento in pubblico registro

L’obbligatorietà di censimento delle opere in pubblici/o personali registri, per i quali la vecchia Legge 20 novembre 1971, n. 1062 aveva lasciato qualche lacuna, è colmata oggi grazie al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004):

Art. 63 – Obbligo di denuncia dell’attività commerciale e di tenuta del registro.

  1. L’autorità locale di pubblica sicurezza, abilitata … a ricevere la dichiarazione preventiva di esercizio del commercio di cose antiche o usate, trasmette … copia della dichiarazione medesima, presentata da chi esercita il commercio di cose rientranti nelle categorie di cui alla lettera A dell’Allegato A del presente decreto legislativo.
  2. Coloro che esercitano il commercio delle cose indicate al comma 1 annotano giornalmente le operazioni eseguite nel registro prescritto dalla normativa in materia di pubblica sicurezza, descrivendo le caratteristiche delle cose medesime. Con decreto adottato dal Ministro di concerto con il Ministro dell’interno sono definiti i limiti di valore al di sopra dei quali è obbligatoria una dettagliata descrizione delle cose oggetto delle operazioni commerciali.
  3. Il soprintendente può comunque accertare d’ufficio l’esistenza di archivi o di singoli documenti dei quali siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati e di cui sia presumibile l’interesse storico particolarmente importante.

Come vedete si parla di “cose antiche o usate” e di “interesse storico” e comunque cha abbiano un determinato “valore”. Leggiamo cosa contiene il menzionato allegato “A” facendo particolare attenzione al punto “3”:

Allegato A – (Previsto dagli artt. 63, comma 1; 74, commi 1 e 3; 75, comma 3, lettera a)

A. Categorie di beni:

  1. Reperti archeologici aventi più di cento anni …..
  2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi … aventi più di cento anni.
  3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (1).
  4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto.
  5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale (1) e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto.

L’elenco prosegue indicando altre 10 categorie ma vediamo dove ci rimanda la postilla (1) del punto “3”:

(1) Aventi più di cinquanta anni e non appartenenti all’autore.

E se questo non bastasse continuiamo a leggere l’allegato:

I beni culturali rientranti nelle categorie da 1 a 15 sono disciplinati da questo Testo Unico soltanto se il loro valore è pari o superiore ai valori indicati alla lettera B.

Andiamo subito a vedere alla lettera “B” il valore dei beni facenti parte della nostra categoria 3) :

B. Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera A (in euro):

5) 139.794,00
3. Quadri

Mi pare quindi chiaro che se l’opera che intendiamo vendere è di nostra proprietà ed ha un valore inferiore ad euro 139.794,00 allora non vi è “Obbligo di denuncia dell’attività commerciale e di tenuta del registro”.

Mattia e Ilaria, quindi, non sono tenuti a censire in pubblici registri i quadri che vogliono vendere. Essi, però, potranno proteggere le loro opere rilasciando al cliente un Certificato di Autenticità. Parlerò di come redigerlo in un prossimo articolo.

Partita IVA

Partita Iva

A questo punto a Mattia e Ilaria è chiaro che non hanno alcun obbligo di registrare le proprie opere. Però i due artisti vogliono vendere le proprie tele e vendere un quadro significa incassare dei soldi. La domanda che si pongono a questo punto è la seguente: se vendo la mia opera e guadagno del denaro sono obbligato ad aprire partita IVA?

Per rispondere a questa domanda bisogna analizzare bene il D.P.R. 633/72 cominciando proprio con la definizione di IVA:

“imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate”

Detto questo, il fatto di occuparsi di “cessione di beni”, fa intendere che il pittore che vende il suo quadro è una persona soggetta ad IVA, ma andiamo avanti con il D.P.R. 633/72:

Art. 5 – Esercizio di arti e professioni

  1. Per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo …

Tutto è focalizzato in questo Articolo 5 dove è specificato che siamo parte in causa se “l’esercizio della nostra professione è abituale”. Ora Mattia e Ilaria devono chiedersi se la vendita delle loro tele è da considerarsi un’attività abituale oppure è soltanto un hobby. Se la loro attività di vendita non è abituale, di riflesso è una “attività di lavoro occasionale”. Ma per le leggi italiane cosa si intende per lavoro occasionale? Ce lo spiega la Legge 14 febbraio 2003, n. 30:

Art. 4. –  Delega al Governo in materia di disciplina delle tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo, occasionale, accessorio e a prestazioni ripartite

1. Il Governo è delegato ad adottare …  uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte alla disciplina … delle tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo, occasionale….

c) con riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative:

2. differenziazione rispetto ai rapporti di lavoro meramente occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivo per lo svolgimento della prestazione sia superiore a 5.000 euro;

Per concludere, non si ha obbligo di apertura della partita IVA se l’attività di vendita delle nostre opere è un lavoro occasionale per il quale non superiamo compensi annuali per euro 5.000 oppure ha una durata, in un anno solare, inferiore a 30 giorni.

Quindi Mattia e Ilaria  dipingendo per hobby è presumibile che il loro compenso annuo derivante dalla vendita delle loro opere sia inferiore a 5000 Euro, in tal caso non c’è obbligo per loro di aprire una partita IVA.

Qualora poi il loro hobby gli porterà a cifre che superano quelle indicate e vorranno intraprendere la strada della professione, allora sarà il caso di contattare un commercialista per l’apertura della partita IVA ed il disbrigo delle pratiche per la creazione di una vera e propria attività artigiana.

Come dichiarare i guadagni delle vendite?

Blocchetti Ricevute Fiscali

Fino a questo momento sia Mattia che Ilaria sembra non abbiano alcun obbligo verso la legge in quanto:

  1. non devono iscriversi alla SIAE o altri registri;
  2. non devono aprire Partita IVA.

Ma non è così. Sia Mattia che Ilaria, pur vendendo le loro opere occasionalmente, devono rilasciare un documento che attesta la cessione del bene ed il corrispettivo incassato per poi presentare tale documento in sede di denuncia dei redditi. Semplicemente basta acquistare in cartoleria un blocco ricevute con numeri progressivi (in mancanza scriviamo noi il numero) che dobbiamo compilare ad ogni vendita specificando i nostri dati (incluso il codice fiscale), il tipo di bene venduto (ad esempio “acrilico su tela 50×60 – titolo dell’opera”) ed il prezzo. Nel caso il cliente richieda fattura dobbiamo indicare i dati fiscali del richiedente (ragione sociale, indirizzo legale e partita IVA).

Ilaria avendo già un suo “lavoro abituale” presenta già ogni anno la denuncia dei redditi. In tale denuncia dovrà aggiungere anche i guadagni provenienti dalla sua nuova attività occasionale. Mattia, invece, è fiscalmente a carico di uno dei suoi genitori. Quindi l’importo dei suoi guadagni dovrà essere aggiunto nella denuncia dei redditi del proprio genitore.

Se hai ancora qualche dubbio o vuoi condividere la tua esperienza lascia pure un commento.

Nota importante: quest’articolo è stato scritto nel 2014 da un membro della community a puro scopo informativo. Esso non vuole sostituirsi alla consulenza di un commercialista che è sempre necessaria in questi casi. Dal 2014 l’articolo non è stato più aggiornato. Mi sono state segnalate nella sezione commenti delle imprecisione che meriterebbero un approfondimento e, probabilmente, l’articolo andrebbe sicuramente rivisto.


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Comments

  1. Grazie per questo articolo molto chiaro anche se l’argomento fiscale è solitamente odiosissimo :))

  2. Grazie Simone , bell’articolo !!!

  3. articolo breve e chiarificatore,

  4. Si è odiossissimo.
    Il punto dell’articolo è che se dipingi e vendi di tanto in tanto basta solo lasciare la ricevuta fiscale comprandoti un blocchetto da Buffetti e numerandolo in maniera progressiva. Poi semplicemente metti i guadagni nel 730.

    Come avete notato Simone ha messo due ipotetiche persone Mattia e Ilaria. Ci sarebbero altre due persone:

    * Cristiano, che ormai vende da tempo e ha un buon giro d’affari e sta pensando da qui a tre anni di far diventare questo il suo lavoro.
    * Luigi, che ormai è un pittore affermato e vuole cominciare ad aprire l’attività.

    Il primo può aprire solo la Partita IVA e lavorare con il regime dei minimi. Pagherà solo all’INPS il 27% degli introiti e dovrà mettere i guadagni nel 730 suo o di suo padre. Per accedere a questo regime fiscale non ci sono limiti di età. Solo il fatturato della singola attività non deve superare i 30000 Euro ed è valido per un periodo da 3 a 5 anni. Serve appunto a chi in prospettiva vuole diventare lavoratore autonomo. Dopo i 3/5 anni accederà al regime fiscale ordinario.
    Luigi dovrà accedere direttamente al regime fiscale ordinario.

    Questi due regimi fiscali, però, sono così complessi che è meglio parlarne con un commercialista. Troppo complesso da mettere su un blog che parla d’Arte.

  5. Quando dici “Nel caso il cliente richieda fattura dobbiamo indicare i dati fiscali del richiedente (ragione sociale, indirizzo legale e partita IVA)”… pensavo significasse che la fattura a noi richiesta fosse quella con partita Iva e quindi come fare se non si è aperta la partita Iva… mi sbaglio? Per il resto chiarissimo ed apprezzatissimo, grazie Simone e Salvatore.

  6. SIMONE COIS dice

    Grazie ragazzi!
    Con questo articolo ho voluto semplificare il più possibile la questione e, come concordato con Salvatore, ho tralasciato volutamente le normative per chi vuole aprire una attività artigiana perché, come scrive giustamente Salvatore, questa forse non è la sede migliore per discuterne ed è meglio intraprendere il discorso col proprio commercialista!
    Per tutti gli altri pittori “non professionisti” spero questo articolo sia di aiuto.
    Simone

  7. xElena: credo che tu possa rilasciare fattura senza avere la Partita IVA a patto che gli introiti siano inferiori a 5000 Euro. Ovviamente tutto va poi dichiarato nel 730. Confermi Simone?

  8. con tutti gli evasori che vivono eludendo il fisco……..

  9. SIMONE COIS dice

    Ciao Elena,
    quando una Azienda ti chiede fattura ma tu non hai partita IVA, come ho scritto:
    devi comunque fornire una Ricevuta Fiscale specificando i tuoi dati e tutti i dati Fiscali dell’Azienda, compresa la SUA partita IVA.
    In questo modo l’azienda potrà scaricarsi la tua Ricevuta Fiscale (anche se non è una fattura e anche se tu non hai partita IVA).
    Simone

  10. Grazie Sasà
    ottimo come sempre,
    ma se oltre a Ilaria e Mattia ci fosse Peppe , un pensionato che vende per comprarsi tele e colori?

  11. SIMONE COIS dice

    Vittorio,
    qua entriamo in un discorso lungo e forse poco simpatico, ma rispondo semplicemente dicendo che se tutti noi evitassimo di eludere il fisco, anche con le piccole cose, forse tutta l’Italia starebbe un tantino meglio, e non solo economicamente.
    Simone

  12. Grazie per questo articolo! Quando la newsletter mi avvisa che c’è un nuovo articolo sono molto felice, li leggo con grande interesse! questo poi è come a manna dal Cielo! 🙂

  13. ferruccio dice

    articolo veramente interessante, anche perchè con i tempi che corrono
    è meglio sapere come muoversi nel mondo fiscale!!

  14. SIMONE COIS dice

    Salve Peppe,
    bella domanda; in effetti non ho specificato questa opzione nell’articolo ma posso dirti che nelle leggi non ho trovato distinzioni tra lavoratori o pensionati quindi temo che anche un pensionato debba dichiarare i proventi delle proprie vendite occasionali facendo denuncia dei redditi.
    Simone

  15. SIMONE COIS dice

    grazie Luca e Ferruccio,
    sono contento questo articolo risulti interessante ed utile.
    Simone

  16. Ottimo articolo. ma, come dice Peppe Luongo, se oltre a Ilaria e Mattia ci fosse Peppe , un pensionato che vende per comprarsi tele e colori? (ma anche. aggiungo io, per raggranellare qualche spicciolo?)

  17. giuseppe leoncini dice

    grazie Salvatore, articolo utilissimo, fermo restando quanto detto, penso che per un pensionato basterà aggiungere l’incasso per le opere vendute alla cifra della sua pensione e fare un 730, senza mai oltrepassare i 5000 euro di incasso annui.
    Se sono in errore correggetemi, grazie

  18. Grazie Simone. Chiaro ed esaustivo!
    Insomma se io, come Peppe, fossi un pensionato che si diletta di pittura e volessi vendere qualche mia opera, potrei semplicemente acquistare il blocchetto delle ricevute e vendere fino ad un tetto massimo di 5000 euro e poi dichiarare questi introiti nel modello 730.
    Quanto devo aggiungere di IVA sul prezzo pattuito? E nel 730 quale importo devo dichiarare?

  19. Grazie Salvatore.
    Pero’ mi pongo una domenda.
    Se a fine anno devo sommare la cifra delle vendite sul 730 allora come faccio a scaricare le spese sostenute per eseguire le opere visto che normalmente non si puo’ fare? Altrimenti x lo stato e tutto guadagno.
    ciao

  20. Ciao a tutti,
    ringrazio per l’articolo interessante.
    Una domanda…nel caso che il pittore sia un dipendente lavoratore, pittore con rare vendite e documentate da fatture come hai spiegato.
    Questo pittore può scaricare nel 730 gli scontrini dei colori oltre che tele ecc…necessari alla creazione delle opere ?
    Ciao !

  21. Inoltre,
    nella ricevuta fatta dal pittore, deve indicare il prezzo netto più iva ? E quanto di iva ?
    Grazie ancora, Silvano

  22. Non ho di questi problemi.Tuttavia mi sembra che l’articolo sia chiaro e molto utile per gli interessati:non è assolutamente un invito all’evasione fiscale ma sicuramente un aiuto a prendere decisioni ponderate onde evitare le trappole che sicuramente il “legislatore” italiano non risparmia agli sprovveduti. Penso che anche in questi casi sia valido il vecchio adagio “meglio prevedere che provvedere”. Saluti.

  23. Ottimo articolo, di grande chiarezza, buona documentazione e sicuramente
    utile, anche come semplice augurio per il futuro successo, anche se non cercato.

  24. SIMONE COIS dice

    Cerco di rispondere a tutti perché vedo che questo mio articolo ha fatto scaturire altre domande, e tutte lecite!!!
    x LINO: vedi risposta che ho dato per Pepe: <>
    SIMONE

  25. SIMONE COIS dice

    x GIUSEPPE LEONCINI:
    dici bene, fai le tue ricevute e l’anno successivo dichiari tutto in sede di denuncia dei redditi aggiungendo quanto ricavato al reddito ottenuto dal tuo lavoro abituale.
    SIMONE

  26. SIMONE COIS dice

    x SILVANO & ENRICO:
    voi dovete indicare l’importo LORDO cioè IVA inclusa.
    se poi volete prendervi la briga di scorporarla allora dividete l’importo per 1,22 ed otterrete l’imponibile:

    ad esempio se avete pattuito un prezzo di vendita di 50 euro e volete indicare l’IVA dovete fare questo calcolo per trovare l’imponibile:
    euro 50.00 % 1.22
    otterrete quindi un IMPONIBILE di euro 40.98 e l’IVA di 9,02.
    SIMONE

  27. francoDEVI dice

    L’articolo è interessante, breve e chiaro: ma non fa al caso mio. Odio la SIAE e farn a meno è per me come un ORGASMO. ciao

  28. SIMONE COIS dice

    x RAUL:
    il tuo intervento non è lecito ma super-lecito!!!
    il nostro caro Stato vuole sapere i nostri guadagni (da redditi fissi o occasionali), però se non abbiamo partita IVA non ci permette di scaricare le spese sostenute per il nostro hobby.
    Purtroppo dobbiamo metterci l’anima in pace!
    SIMONE

  29. Grazie infinite per l’articolo. Conoscevo già il meccanismo fiscale ma qui è stato spiegato nei minimi dettagli in modo esaustivo.

  30. Salvatore Grasso dice

    Grazie per l’articolo. Io avrei una domanda da fare. Se di tanto in tanto vendo un quadro e rilascio una ricevuta, come faccio poi a presentarle nella denuncia dei redditi, essendo un disoccupato? grazie

  31. elia carmelo dice

    Ciao Simone grazie per l’articolo, tu e Salvatore siete molto disponibili, io ho un’attività commerciale di pasta fresca e pizze d’asporto, ho la passione della pittura spero di migliorare, cmq , grazie di tutto siete fantastici.

  32. innocenza dice

    L’articolo è sicuramente esaustivo ma vorrei sapere come fare per vendere i quadri. Non ho esperienza nel merito. Grazie

  33. Grazie per l’articolo i miei piccoli dipinti fino ad oggi li ho regalati a parenti o ad amici, sempre in occasione di qualche ricorrenza non ho mai pensato di venderli .

  34. Veramente utile. Ma utilizzando per la vendita un proprio sito internet ci sono ulteriori obblighi?

  35. GIUSEPPE LEONCINI dice

    certamente più facile dipingere un pregiatissimo quadro e buttarlo alle ortiche che incasinarsi a venderlo.
    Dalle osservazioni che sono scaturite, tutte molto interessanti e lecite, ne viene fuori un QUADRO, interessante
    si deve dichiarare il lordo dell’incasso (sperando che questo non ti faccia, anche se per poco, scattare una qualche aliquota maggiore di tasse da pagare)
    non puoi scaricare ne IVA ne spese perché soggetto senza partita IVA, ma come facciamo a versare l’ IVA che incassiamo dalla vendita che risulta dalla ricevuta che si deve fare?
    Siamo sicuri che nella ricevuta debba risultare l’IVA che incassiamo ?
    e se si, si è certi che questa IVA incassata non debba poi interessare
    l’ intendenza di Finanza?
    Perché quando si incassa l’IVA si incassa per conto dello stato a cui poi si deve, non è un nostro incasso. Quando si paga, si paga allo stato non al commerciante, che è solo intermediario
    Allora è bello essere in regola ma siamo certi che tra le pieghe delle leggi non siamo ugualmente evasori fiscali?
    Forse aprire una partita IVA sarebbe più semplice?
    Sono quasi sicuro che quando cedi un quadro la cosa migliore sia la frase
    “faccia lei, al suo buon cuore”

  36. SIMONE COIS dice

    x INNOCENZA,
    grazie anche te… per quanto riguarda invece la vendita dei quadri trovi qualche articolo in questo blog e sicuramente diverse discussioni all’interno del Forum. Ti consiglio di iscriverti, vedrai che troverai le risposte che cerchi.
    Simone

  37. SIMONE COIS dice

    x SILVIA,
    grazie, riguardo il tuo dubbio:
    che tu venda i tuoi quadri di persona, tramite il tuo sito web piuttosto che in siti di vendita on-line il procedimento è sempre uguale: come minimo devi emettere ricevuta fiscale.
    SIMONE

  38. SIMONE COIS dice

    x GIUSEPPE LEONCINI
    vediamo punto per punto:

    <>
    – l’IVA non la possiamo versare perché, come dici giustamente, non siamo soggetti con partita IVA, lo Stato comunque “recupera” obbligandoci a fare denuncia per i redditi di attività occasionali.

    <>
    – PUOI indicare semplicemente il lordo ed in caso di fattura PUOI indicare l’IVA ma NON vi è l’obbligo per i motivi di cui sopra.
    Per quanto riguarda la Finanza: nessun Finanziare può contestare il fatto che tu stia vendendo il tuo quadro emettendo regolare ricevuta fiscale che inserirai nella denuncia dei redditi. Diverso è se vendi un quadro “in nero”. Inoltre se ti metti un tavolino nella piazza della tua città entriamo nel discorso “suolo pubblico” ma non aggiungiamo benzina al fuoco!

    <>
    – ribadisco che SE forniamo regolare ricevuta fiscale che poi depositeremo in sede di denuncia dei redditi, siamo apposto con la Legge.

    <>
    – dipende cosa intendi per “semplice” ma per quanto riguarda i guadagni devi considerare che aprire partita IVA significa accollarsi spese per: apertura pratica camera di commercio, commercialista, INPS ed altre che qua non stiamo a discutere ma per le quali devi farti due calcoli se ne vale la pena considerato il tuo rapporto incassi/spese di gestione di una attività artigiana.

    <>
    – ahuaha 🙂 non male e forse con i conoscenti/amici potrai farlo ma attento che qua potresti entrare comunque nel discorso di dichiarazione delle donazioni!! 🙂 insomma lo Stato Italiano ci tiene sott’occhio appena ci cade 1 centesimo di euro nella tasca 🙂
    Simone

  39. SIMONE COIS dice

    scusa GIUSEPPE mi son reso conto che se uso il simbolo non viene inserito il testo all’interno…spero siano chiare le mie risposte

  40. VINCENZO FONTANAROSA dice

    Grazie, ulteriormente Salvatore…E’ un ottimo articolo e tale da considerarsi un valido “VADEMECUM”, su come muoversi, se vogliamo ricavarne qualche piccola e modesta soddisfazione dal nostro hobby preferito come la passione artistica…Di questi tempi soprattutto…Facendo chiaramente attenzione alla dottrina fiscale che ne regola ogni cavillo…

  41. Articolo interessante. Mi pare di capire che il problema dell’IVA sia piuttosto complesso e forse varrebbe un approfondimento.
    C’è anche un altro aspetto che non è chiarissimo: quello relativo ai pensionati. Se non ricordo male l’INPS vuole essere informata dell’esistenza di eventuali fonti alternative di reddito per poterne detrarre l’importo dalla pensione percepita. È realmente così? Oppure c’è un limite (come per l’apertura della partita IVA) sotto il quale questa regola non si impone? Perché se così fosse il pensionato non arrotonderebbe niente.

  42. SIMONE COIS dice

    BRUNO
    ho evitato volutamente di inoltrarmi nei vicoli stretti dell’IVA perché questo blog non sarebbe il posto giusto dove parlarne; posso solo confermarti che devi obbligatoriamente informare lo Stato dei tue incassi occasionali, sia tu un lavoratore o un pensionato. Per tutto ciò che riguarda le limitazioni e le detrazioni agevolate per i pensionati ti consiglio di consultare un ufficio C.A.F. (Centro Assistenza Fiscale) o altro ufficio preposto.

  43. Grazie per l’interessante articolo, chiaro come sempre!

  44. antonio47 dice

    E’ un articolo molto utile ed interessante,non mi ero mai posto il problema perché dipingo solo per hobby, ma è sempre utile ed interessante. Non si sa mai.

  45. Grazie, dei chiarimenti, come sempre sei stato chiarissimo.

  46. agnese canopi dice

    Buona serata, grazie per l’interessante articolo. Riassumendo: io sono pensionata con importo normale sui 1200 euro. Dipingo per hobby,a volte mi capita di fare mostre all’interno di locali. Quindi devo munirmi di blocchetto per le ricevute nel caso di vendita.
    E’ chiaro che se vendo l’ammontare annuo non è di 5000 euro. In caso di vendita rilascio ricevuta. Facciamo l’esempio che sia di 400 euro. Quando io compro in un negozio il
    materiale artistico lo pago a prezzo pieno , quindi iva e tasse già le pago a posteriori e non posso scaricarle.
    Inserendo la ricevuta dei 400 euro nel 730 ci pagherò ancora tasse?

  47. come tutti i tuoi articoli è stato molto interessante e come sempre, quando subentrano normative , tassazioni, stato e quant’altro diventa un labirinto da cui non se ne esce più. io percepisco una pensione d’invalidità e ho venduto qualche quadro quest’anno; mi sa che andrò ai C.A.F. onde evitare brutte sorprese. grazie di tutto

  48. come tutti i tuoi articoli è stato molto interessante e come sempre, quando subentrano normative , tassazioni, stato e quant’altro diventa un labirinto da cui non se ne esce più. io percepisco una pensione d’invalidità e ho venduto qualche quadro quest’anno; mi sa che andrò ai C.A.F. onde evitare brutte sorprese. grazie di tutto

  49. come tutti i tuoi articoli è stato molto interessante e come sempre, quando subentrano normative , tassazioni, stato e quant’altro diventa un labirinto da cui non se ne esce più. io percepisco una pensione d’invalidità e ho venduto qualche quadro quest’anno; mi sa che andrò ai C.A.F. onde evitare brutte sorprese. grazie di tutto.

  50. pasqualegapito dice

    molto utile. grazie

  51. Non devi scusarti di niente, anzi, sono molto contento quando vedo le tue e-mail. Semmai sono io a dovermi scusare con te per il fatto che sparisco per lunghi periodi, ma sono impegnato con la famiglia.
    Questo è uno dei problemi che mi sono sempre posto. Ma quello che ti chiedo è questo; supponiamo che io guadagni sui 9.600.00€ all’anno e sommandolo a quello di mia moglie raggiungiamo i 28.000.00€. Se vendo opere pittoriche (magari fosse!), per un valore di 4000 o 5000 euro, devo pagare delle tasse in più? O fino a 5000.00€ qualsiasi sia la somma degli stipendi non devo pagare nulla?
    Ti ringrazio infinitamente per i consigli che elargisci .
    A Presto.
    Luca

  52. Grazie per l’articolo, interessante ed utile magari per il futuro… non si sa mai..

  53. SIMONE COIS dice

    Grazie ancora a tutti i lettori che hanno trovato interessante questo articolo! Sono contento lo troviate utile.
    Simone Cois

  54. SIMONE COIS dice

    Rispondo ancora in riferimento a tutti i commenti che chiedono notizie tecniche specifiche sulle normative vigenti:
    Come scritto nell’articolo e risposto nei commenti, ribadisco che in questo “sito di pittura” non è il caso di affrontare discorsi tecnici relativi a determinate normative, gestione dell’IVA e delle denunce dei redditi.
    Il messaggio divulgato vuole essere:

    – Vendi le tue opere? OK, attenzione perchè per il nostro Stato sei obbligato ad emettere ricevuta fiscale anche se non raggiungi gli obblighi per far nascere una Azienda Artigiana e per aprire Partita IVA.

    Per tutte le domande relative alle denunce dei redditi, trattamenti agevolati per pensionati o disoccupati, salto di scaglione per la somma dei redditi percepiti ecc. ecc. raccomando di rivolgersi al proprio commercialista, ad un ufficio CAF o qualsiasi altro ufficio preposto.
    Simone

  55. Antonio62 dice

    Grazie dei consigli come al solito preziosi. Fin’ora ho solo avuto il piacere di regalare alcune mie opere a persone care che le hanno tanto apprezzate. Se dovessi venderne alcune adesso so come muovermi.
    P.S. In Italia, noi “piccolini”, col fisco, dobbiamo fare attenzione anche ai centesimi.
    Alle grosse grosse somme ci pensano coloro che poi la fanno franca.
    Scusate se ho divagato

  56. Grazie Simone e Stefano, articolo veramente utile e molto ben gestito :0)

  57. ho trovato molto interessante anche la discussione, veramente utile e complimenti per il sito e l’impegno profuso…..

  58. SIMONE COIS dice

    ANTONIO62
    e come non darti ragione! purtroppo capita spesso così…
    e quasi non bastasse, quando beccano qualche grosso evasore, gli fanno pure “uno sconto” sulle somme da versare!!!
    Simone

  59. SIMONE COIS dice

    grazie Elena e Franco 😉

  60. SIMONE COIS dice

    ops volevo dire Sandro! [ndr e non Franco]

  61. Grazie Salvatore, sei veramente unico e disponibile come nessuno sa esserlo, soprattutto in questo campo. Hai dato risposte esaurienti ad alcune domande che cominciavano a sorgere nella mia mente. Per ora come tu hai ipotizzato mi trovo ancora nella fase in cui le opere le regalo.

  62. SIMONE COIS dice

    x Marinella,
    l’articolo è stato scritto da me però mi accodo ai tuoi ringraziamenti verso Salvatore per aver pubblicato anche questo mio articolo; è sempre molto disponibile e grazie a questo suo sito l’hobby per la pittura diventa una grande passione per molti!
    Simone

  63. Grazie per la delucidazione, molto utile.

  64. SIMONE COIS dice

    grazie a te Veturia! 😉
    Simone

  65. x SIMONE

    Ti chiedo scusa per la puntualizzazione Simone, e ti faccio i complimenti per lo studio della materia che non è assolutamente semplice.
    Se si intraprende un’attività a livello hobbystico e si tengono gli incassi al di sotto dei 5000 € non è necessario eseguire scorpori di IVA. Il motivo è molto semplice : Essendo il soggetto non censito con partita IVA non è soggetto ade IVA e quindi non deve dichiarare gli importi scorporati. Nel senso.. Se fosse individuato come azienda oltre alla dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF (nel caso di attività artistiche) è da indicare anche la parte riguardante il valore aggiunto.. Invece in questi casi, trattandosi di prestazioni occasionali e di soggetti non censiti dal fisco ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, non occorre assolutamente fare scorpori.. “””Sulla ricevuta si indica solo ed esclusivamente l’importo lordo” a mo’ di semplice ricevuta di pagamento”””.
    Tale situazione persiste anche nel caso del soggetto censito ai fini IVA ma rientrante nel regime contabile dei cosiddetti “contribuenti minimi”.
    I contribuenti minimi hanno obbligo di dichiarazione, ma non possono portarsi in detrazione i costi IVA delle materie prime e per contro non sono soggetti al pagamento dell’iva sugli incassi. ”

    Bello questo argomento.. ma non è semplicissimo.. Purtroppo la materia fiscale è veramente un dedalo di norme…
    Buona pittura a tutti 🙂

  66. SIMONE COIS dice

    X MARCO:
    ti ringrazio per l’intervento, hai ragione ed infatti ho specificato tra i commenti e rispondendo agli utenti scrivendo:

    — voi dovete indicare l’importo LORDO cioè IVA inclusa.
    se poi volete prendervi la briga di scorporarla allora dividete l’importo per 1,22 ed otterrete l’imponibile etc etc —

    ho spiegato come scorporare l’IVA ma ho specificato che siamo tenuti ad indicare l’importo LORDO perché, come giustamente scrivi chi fa ricevuta e non è titolare di una azienda, non è Soggetto IVA.

    Dentro l’articolo ho evitato di parlare di queste questioni che però son giustamente saltate fuori tra i commenti.
    ciao
    Simone

  67. Interessantissimo questo articolo e anche se a me ancora non riguarda direttamente, mi ha fatto venire il cardiopalmo. Non voglio fare le solite litanie sul fisco, finanza equitalia ecc. ecc. , certo che per sfruttarci e spremerci come limoncini ne hanno di fantasia, e qui mi fermo. A me invece interesserebbe sapere, in primis, come si calcola il prezzo di un opera, posto che per me, se l’opera è bella è incommensurabile. So che per un artista emergente il calcolo si basa sulla seguente formula: B x H x Y, e cioè base del quadro per la sua altezza moltiplicato per un coefficiente che varia a seconda della fama dell’artista. Se è così un quadro di 50 x 70 verrebbe a costare già 3500 euro senza coefficiente. quindi per me che prima o dopo vorrei poter vendere diventa un patema. Spero in una risposta sperando di non essere andata fuori tema. Grazie infinite

  68. Interessantissimo questo articolo e anche se a me ancora non riguarda direttamente, mi ha fatto venire il cardiopalmo. Non voglio fare le solite litanie sul fisco, finanza equitalia ecc. ecc. , certo che per sfruttarci e spremerci come limoncini ne hanno di fantasia, e qui mi fermo. A me invece interesserebbe sapere, in primis, come si calcola il prezzo di un opera, posto che per me, se l’opera è bella è incommensurabile. So che per un artista emergente il calcolo si basa sulla seguente formula: B x H x Y, e cioè base del quadro per la sua altezza moltiplicato per un coefficiente che varia a seconda della fama dell’artista. Se è così un quadro di 50 x 70 verrebbe a costare già 3500 euro senza coefficiente. quindi per me che prima o dopo vorrei poter vendere diventa un patema, non vorrei chiedere toppo, ma nemmeno troppo poco. Spero in una risposta sperando di non essere andata fuori tema. Grazie infinite

  69. SIMONE COIS dice

    Grazie Daniela!
    per capire come stabilire quale sia il prezzo delle tue opere (o di chiunque non abbia ancora “un nome”) puoi dare un’occhiata al forum di questo sito, se ne parla in quale discussione.
    Posso comunque confermarti che il calco di euro= (base x altezza) x coefficiente, non fa al caso di un artista alle prime armi. Io ti consiglio di fare così se vuoi vendere un quadro ad un tuo conoscente: valuta quanto ti costa creare una tua tela in termini di materiali poi conta quante ore ti impegna e dati un “costo/ora” o altrimenti, semplicemente, sempre considerando i costi dei materiali, pensa a quanto sarebbe per te una cifra congrua.
    TI SUGGERISCO PERO’ VIVAMENTE, prima di fare prezzi e calcoli, di informarti presso la tua città, su quali sono i prezzi di vendita delle tele e ti basi su quelli, così da uniformarti.
    Simone

  70. SIMONE COIS dice

    ANCORA PER DANIELA:
    per conoscere i prezzi dei quadri nella tua città, non andare a chiedere nelle gallerie dove magari trovi pittori già affermati, ma chiedi agli artisti meno conosciuti o ancora meglio agli artisti che vendono i quadri per strada e non hanno costi di gestione di un locale o bottega d’arte. A Cagliari ad esempio, in una piazza centrale, ogni terza domenica del mese si riuniscono i pittori per proporre le loro opere, informati e vedrai che anche nella tua città ci sarà qualche manifestazione simile dove informarti.

  71. Grazie Simone per la tua sollecita risposta. Sai cos’è, quando non sei appoggiato da nessuno e praticamente “non sei nessuno” si pretende che tu dia il quadro per poco e per niente, e allora? me lo tengo. Così però non si va da nessuna parte. Ho visto in alcuni negozi delle stampe su tela (senza neanche una vera pennellata) 50x70cm, costare 350 euro. Anche se non sono Michelangelo mi piacerebbe riuscire a vendere qualcosa dato che ormai ho accumulato un buon numero di quadri. Adesso mi metto subito a consultare il forum. Grazie di nuovo

  72. SIMONE COIS dice

    Ti capisco Daniela…è un mondo difficile e l’arte è un settore di nicchia.
    Ti consiglio di cominciare a visitare tante mostre ed esposizioni, parla con gli organizzatori e vedrai che troverai qualche aggancio per cominciare ad esporre. Di dove sei? se posso aiutarti scrivimi in privato così non andiamo furi tema, ma comunque ti suggerisco di iscriverti al Forum dove troverai tante risposte.
    Simone

  73. Grazie Salvatore e Simone, erano dubbi che mi sono sempre portata dietro e che finalmente mi avete chiarito, e non poco!

  74. SIMONE COIS dice

    grazie a te Sonya 🙂
    Simone

  75. sapienza sonia dice

    grazie per le interessantime notizie e aggiornamenti! qualche tempo fa per avere una notizia simile dovevo pagare un consulto! grazie per la disponibilità

  76. cristina dice

    grazie!!! veramente esaustivo 🙂

  77. cristina dice

    scusate la domanda: mettiamo che io venda quadri èper un totale di 500 euro (magari!!!) quindi presento il 730 dichiarandolo….. potreste dirmi quanto saranno tassati?
    grazie ….. non trovo questa info e non vorrei pagare un commercialista solo per questa domanda 🙁

  78. Antonella dice

    Ciao Simone e grazie per la bella iniziativa di questo blog. Io vivo all’estero, dove basta fare una ricevuta a mano per la vendita di un’opera e poi pagarci le tasse l’anno dopo. Il mio dilemma sta nel fatto che devo vendere un’opera qui in Italia, realizzata qui in Italia, ed il mio commercialista estero mi dice di fare una ricevuta come sempre. Non so pero’ se questo risulta regolare per lo stato italiano. Io non sono residente in Italia.

  79. Antonella dice

    Per cortesia potresti delucidarmi se per caso devo pagare le tasse in ambedue i paesi? Funziona per caso la doppia tassazione e poi la compensazione? Beh, so che entriamo nel complicato…..tu sai per caso dove potrei informarmi qui in Italia? Saluti e grazie. A.

  80. DOMENICO dice

    Ciao, sono un disoccupato scultore che vende un’opera a 12.000,00 euro , come faccio a dichiarare questa vendita per questa unica volta ?

  81. Bell’articolo, semplice e conciso, ma se Mattia ed Ilaria fossero tutti e due disoccupati e nullatenenti, aiutati dalla propria famiglia, dedicassero molto tempo (ovviamente escludendo quello utilizzato per cercare lavoro) alla pittura compreso sito web per pubblicizzarsi, che devono fare? i costi della partita iva non possono sopportarli… ? come viene considerato il loro agire? Tu scrivi: Semplicemente basta acquistare in cartoleria un blocco ricevute con numeri progressivi (in mancanza scriviamo noi il numero) che dobbiamo compilare ad ogni vendita specificando i nostri dati (incluso il codice fiscale), il tipo di bene venduto (ad esempio “acrilico su tela 50×60 – titolo dell’opera”) ed il prezzo. Nel caso il cliente richieda fattura dobbiamo indicare i dati fiscali del richiedente (ragione sociale, indirizzo legale e partita IVA)… io ho sentito parlare di moduli per cessione occasionale di opera d’arte su cui apporre una marca da bollo di 2€… sai qualcosa in proposito? in attesa di un tuo riscontro ti saluto cordialmente, Marco.

  82. emanuela dice

    ciao, sono un pittore non professionista . ho venduto un quadro in inghilterra devo fare l’ iscrizione al sistema SUE? Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, D.lgs.22/01/2004, n. 42; Regolamento CEE n. 3911/92

  83. Simone Riccione dice

    Salve non so se è stato già chiarito questo punto, se ho la fortuna di esporre le mie opere, rientro comunque nella fascia degli occasionali?

  84. grazie a voi ragazzi per i ringraziamenti e scusate il ritardo nelle risposte…
    fate delle domande molto dettagliate e su casi molto particolari ma qua stiamo uscendo troppo da quello che è un sito di pittura. Il mio articolo è esplicativo per mettervi nella corretta strada delle complesse normative italiane ma è pur sempre un sito d’arte e non mi sento in questa sede di sostituire un consulente o un commercialista che invece vi suggerisco vivamente di interpellare per specifiche casistiche.
    voi ricordate la linea generale: vendo – faccio ricevuta – dichiaro quanto intascato; così siete sicuri di non rischiare di infrangere la legge poi in fase di dichiarazione (o magari prima) il vostro commercialista vi darà le dritte migliori per i casi particolari.
    Simone Cois

  85. Buonasera, vorrei un ulteriore informazione che mi sembra non sia stata trattata.
    Nel caso in cui l’ hobby sia svolto da una persona pensionata, come viene disciplinata la materia? Si rilascia ricevuta e poi?

  86. francesca dice

    Prezzo nella vendita on line quadri e opere d’ingegno: se metto in vendita sul mio sito web i miei quadri e altre creazioni che faccio per hobby (possiedo già licenza per vendita occasionale nei mercatini) non necessito di partita iva, iscrizione al registro imprese, comunicazione varie agli enti perché non è considerato commercio ma è vero che non posso indicare il prezzo dell’opera?Ciao e grazie, francesca

  87. Salvatore dice

    Complimenti per questo Blog e per l’articolo. Mi ha fatto piacere leggere i tanti commenti che chiedono come regolarizzarsi col fisco, e poi in tv ci fanno credere che siamo un popolo di evasori!
    Non sono un artista che dipinge con tempere ad olio o altre tecniche manuali, a stretto contatto con il colore, ma “dipingo con la luce” e successivamente, stampo le mie foto su tela canvas. Spero che non mi odiate per questo, ma anche il mondo digitale richiede sapienza, tecnica e studio, tanto, tanto studio.
    Per rispondere ad alcuni di voi in materia fiscale, ho girato qualche fiera dell’artigianato e mercatini artigianali, molti erano proprio artigiani di “seconda mano”, cio’è un doppio mestiere. Qualcuno di essi, lavorava anche per lo stato e ne dall’ hobbysta e ne tantomeno da chi “credo”, lo facesse come mestiere, ho mai ricevuto uno scontrino o una ricevuta fiscale.
    Questo articolo è un vero proprio FARO.
    Complimenti per questo blog, e anche a tutti quelli che hanno fatto tutte queste domande.

  88. Complimenti per l’articolo ben fatto e molto chiaro volevo sapere se la stessa norma la si può utilizzare anche nella vendita di fotografie.
    Vi ringrazio per le informazioni e risposte

  89. Enrico Maghenzani dice

    Esercito una attività di impresa nel settore e ho letto ora l’articolo. Simone ha ragione: anche il dilettante deve dichiarare quanto incassa, anche se esercita l’attività saltuariamente.
    La ratio è questa: se è l’artista a vendere la propria opera d’arte (scultura, fotografia, quadro…), il fisco intende che la somma pattuita a compenso della vendita dell’opera d’arte, sia a corrispettivo di una prestazione d’opera, cioè a corrispettivo del lavoro dell’artista, e non a corrispettivo della cessione del bene, come invece sarebbe da intendersi se la vendita della stessa opera d’arte fosse realizzata da un gallerista o da un intermediario e non dal suo autore.
    Perciò per la cessione di opere d’arte ad una ditta, sia l’autore dilettante che il professionista con partita IVA che emettono il documento fiscale (una ricevuta per prestazione occasionale o una fattura) sono entrambi soggetti alla ritenuta d’acconto del 20% sull’importo indicato “imponibile”.
    L’artista riceverà poi la certificazione del compenso da parte della ditta per la denuncia dei redditi (naturalmente dovrà pagare meno tasse perchè l’aliquota del 20% è stata trattenuta dal sostituto di imposta).

    Quindi sotto l’aspetto dell’imposizione fiscale dei redditi, non vi è alcuna differenza fra l’artista dilettante ed il professionista, e questo vale per tutti i settori economici: i proventi del lavoro vanno dichiarati. Naturalmente il dilettante non è obbligato alla tenuta dei libri contabili e agli altri adempimenti fiscali e contributivi del professionista.

    Diversa è la posizione del privato che vende un’opera d’arte realizzata da altri. Se non esercita la attività del commerciante professionalmente, può rilasciare una ricevuta all’acquirente (che sia ditta o privato) e non è tenuto a dichiarare nei propri redditi le somme ricavate dalla vendita o il plusvalore realizzato in una compravendita; non è soggetto nemmeno alla ritenuta d’acconto anche in caso di cessione del bene ad una ditta, in quanto non si tratta di compenso per prestazione d’opera.

  90. Scusate la banalità della domanda, ma se sulla ricevuta devo indicare il lordo, quindi mettiamo che il prezzo è 10 euro, comprensivo d iva, questo vuol dire che il cliente mi pagherà 10 euro ed io incasso anche il guadagno dello Stato. Ora, quando dichiarerò i guadagni nel 730, lo Stato si prende quest iva incassata da me sotto forma di tasse?

  91. Silvia*76 dice

    Ciao a tutti…
    volevo fare una domanda… e se ci fosse un’altra persona, un certo Mario che lavora in una Pubblica Amministrazione? Può sempre rientrare nella categoria di prestatore occasionale?
    ciao.

  92. SIMONE COIS dice

    Scusate ragazzi per il ritardo nelle risposte ma ringrazio ancora tutti per gli interventi e le domande, in particolare ENRICO MAGHENZIANI che ha ribadito quanto ho scritto nell’articolo.
    Comunque per rispondere a tutti: questo articolo deve essere un faro che indichi la strada giusta per non essere un evasore, poi per le questioni strettamente fiscali è meglio non parlarne in un sito d’arte ma il concetto è questo:

    in Italia SE VENDI una tua opera (sia essa un quadro, una foto o un’immagine digitale, una scultura…) hai l’obbligo di RILASCIARE RICEVUTA che tu sia uno studente, un lavorate del settore privato, un lavoratore della pubblica amministrazione o un pensionato; a fine anno tirerai le somme ed il tuo commercialista, consulente o l’ufficio CAF ti suggeriranno come fare per inserire tali ricevute nella tua dichiarazione.

    Nel dubbio fate sempre ricevuta e non correte alcun rischio di sanzione!
    Vi invito a leggere, anche i commenti e le altre mie risposte nei commenti.
    Simone Cois

  93. Annachiara dice

    ciao…
    l’articolo è molto chiaro
    mi chiedevo solo una cosa
    ma se io nel mio lavoro di hobbysta non supero i 5000 euro
    ma svolgo anche lavori occasionali con ”ritenuta d’acconto” che come rispauto anche questa non deve superare i 5000 euro l’anno…
    mi chiedevo
    tra una cosa e l’altra posso arrivare fino a un tetto di 10.000 euro l’anno tra lavoretti occasionali e hobbystica? o essi rientrano nella stessa cosa… e quindi sono sempre e comunque 5000 mila euro l’anno?
    grazie mille
    Anna

  94. SIMONE COIS dice

    ciao AnnaChiara,
    il tetto stabilito non lo devi superare a prescindere dalle tipologie di attività per le quali emetti ricevuta: devi considerare la somma delle diverse attività/vendite.
    ciao
    Simone

  95. ciao , tutto chiaro, ma se mattia non è a carico del genitore, ma è un disoccupato che comunque non supera la soglia dei 5000?
    può sempre non aprire la partita iva?

  96. Raffaele dice

    Tutto ok. Ma nel caso di Mattia, se vende le opere ed emette le ricevute, quest’ultime non vanno messe in dichiarazione dei genitori ma ne deve fare una autonomamente (se maggiorenne) e quindi, per ricavi al di sopra di €. 2.840,51 perde lo status di figlio a carico

  97. Medico ospedaliero a tempo pieno (irpef 45%, per la libera prof. in ospedale 70% di tasse), da 15 anni scolpisco pietra ecc. con grandi speranze e prospettive. Mostre, my home gallery e vendere per decine di migliaia di euro. Sorpresa, da qualunque parte la giri devo pagare il 70% di tasse, ma, se tolgo il disturbo, le mie figlie potranno vendere le mie opere senza tasse? E se non muoio e gliele regalo e loro le vendono, mi pare d’aver capito che non debbano rilasciare alcuna ricevuta o diventa impresa famigliare? Quindi stimando il mio lavoro trenta euro all’ora per un opera fatta in 10 ore dovrò chiedere mille euro per incassarne trecento. grazie ciao paolo

  98. paolo mastromo dice

    Ciao, molto molto interessante l’articolo. Ho un dubbio, legato alla vendita online (perché è il mio caso). Io realizzo opere d’arte (o supposte tali) lavorando due-tre settimane l’anno, e vendendo per circa mille euro/anno. Quindi tutto bene: niente Siae, niente Iva e solo blocchettario e 730. Ma che cosa vuol dire “vendendo”? Io mi sono costruito un sito internet e ci ho collocato le mie opere (proprio quelle per cui lavoro una ventina di giorni/anno guadagnando 1000 euro/anno). A questo punto qualcuno potrebbe obiettare che ho “un’attività di vendita continuativa”?! Ma io non faccio proprio niente, alla vendita dedicherò sì e no 4-5 giorni l’anno a tempo pieno… Posso ritenermi in regola, oppure il solo fatto di avere aperto un sito internet di questo tipo mi obbligherebbe a essere una “impresa”? Dice il testo che abbiamo visto: “Per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo” … Ma stiamo parlando della mia attività di pittore, oppure del fatto che, avendo dipinto dei quadri, poi li vendo? Ora: il sito è aperto tutto l’anno, anche se di quadri non ne vendo nemmeno uno al mese… Grazie

  99. “Per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo”

    Tempo fa posi una domanda analoga al mio commercialista. Alla fine credo che sia difficile trovare un’opinione comune, ad ogni modo il fatto che tu continuamente esponga le opere sul sito Internet non ne fa una vendita abituale ma occasionale. Non dedicando all’attività molto tempo e non essendo essa la tua attività principale.

    Credo basti mettere gli importi a 730.

  100. … deve essermi scappato qualcosa, mi è sfuggito di mano la prima parte del commento ma sicuramente non perderò di vista il tuo sito anzi, provvedo subito a inserirlo nei preferiti.
    Ciao Salvatore Papa (Turipapa )

  101. leonardo dice

    ….ma la vendita occasionale , quando si evince l’occasionalità, ed inopltre si può effettuare in un basso commerciale?? certi di vs cortese riscontro!

  102. Il mio quesito riguarda chi produce oggetti da indossare (bijoux fatti completamente a mano e non perline infilate), costui può essere considerato quindi un artista? E nel caso volesse aprire un locale dove esporre e vendere i propri oggetti può farlo sempre con le ricevute generiche (che io uso nei mercatini che faccio abitualmente)? Quale è la differenza fra commercio e vendita di manufatti artistici? Grazie!

  103. SIMONE COIS dice

    ciao Leonardo,
    come specificato nell’articolo, il termine OCCASIONALE ce lo spiega la Legge 14 febbraio 2003, n. 30:
    ART. 4……..differenziazione rispetto ai rapporti di lavoro meramente occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivo per lo svolgimento della prestazione sia superiore a 5.000 euro.

    ciao
    Simone

  104. SIMONE COIS dice

    ciao SABRINA,
    quanto scritto in questo articolo vale per chi crea quadri, sculture, gioielli…insomma le informazioni sono utili anche per te. Per il discorso dell’APERTURA DI UN VERO E PROPRIO NEGOZIO il discorso si fa diverso perchè in questo caso la tua non sarebbe una attività OCCASIONALE (vedi quanto ho scritto sopra in risposta a Leonardo).

    ciao
    Simone

  105. GIUSEPPINA dice

    scusate l’intromissione , forse a gamba tesa:sono disoccupata a carico di mio marito, HO solo redditi fondiari ( intorno ai 1000 € ) , per hobby dipingo e talvolta mi capita di vendere qualche quadro , non oltre i 1000 € l’anno.Il punto è questo : sui redditi fondiari pago regolarmente il 23% di imposta più le addizionali ,senza alcuna detrazione . Ora so che per lavori occasionali è prevista una detrazione intorno ai 1034 € ( al momemto non conosco l’ importo esatto) inserendo il reddito dei quadri venduti con regolare ricevuta fiscale in teoria avrei diritto alla detrazione che supera abbondantemente le imposte dovute per cui non dovrei pagare alcuna imposta ne addizionale. le domande : è giusto il ragionamento ? e se è giusto non c’è il rischio di essere considerati evasori fiscali perchè in realta pur denunciando un maggior reddito ( ovviamente dipende dalla fatispecie del reddito) finisco con essere del tutto esente dal pagamento dele imposte . Come è possibile questo ?

  106. GIUSEPPINA dice

    hops
    chiedo scusa , non ho neanche salutato .
    ciao Simone , un saluto e complimenti per le tue risposte
    un saluto anche ai lettori.
    G.na

  107. Intanto GRAZIE.
    Articolo chiarissimo, ed era proprio quello che mi serviva. Un esempio pratico di come gestirmi.

    Detto questo,
    avrei qualche domanda ancora più pratica da “non addetta ai lavori” da porti (vista la tua enorme gentilezza e cordialità) . So che sicuramente sono domande stupide, ma non vorrei commettere errori.
    1. La fattura deve comprendere anche tutte le spese accessorie giusto? (esempio: il costo dei materiali e le spese di spedizione) Cioè deve comprendere tutto quello che effettivamente paga il committente, come con un normale scontrino, giusto? o solo il mio guadagno netto?
    2. Sul lavoro fatturato poi, nella dichiarazione dei redditi (che non ho ancora ben chiara l’idea di come funzioni -.-” son davvero ignorante) che percentuale di tasse dovrò pagare?

    Grazie infinite!

  108. Grazie dell’articolo che è risultato di facile lettura e sufficientemente chiaro.
    Il mio problema però è che non ho un’altro lavoro. Sono disoccupata perchè ho dovuto chiudere la partita iva in quanto mi veniva richiesto un versamento inps basandosi su entrate presunte che non avevo e che non potevo sostenere.
    Quindi io come disoccupata, ma artista professionista che svolge un’attività pittorica continuativa, mi faccio pubblicità on line, ho un sito ecc. ecc. come sto messa? Di fatto non si vende e magari arrivare a 5000 euro l’anno! Quello che vorrei sapere è se fa fede il guadagno reale o no.
    Se io lavoro in modo continuativo ma mettiamo che venda solo un quadro l’anno per 500 euro, sono da considerare nella prestazione occasionale in quanto vendo di rado e meno di 5000 euro oppure da considerare in attività continuativa perchè di fatto faccio di tutto perchè la pittura diventi un lavoro? Spero che qualcono vorrà aiutarmi, perchè l’idea di poter non essere in regola con la legge mi angoscia, ma riaprire partita iva è fuori dalla questione perchè non posso permettermela!
    grazie

  109. Ciao! Complimenti x l articolo..era da un po che mi scervellavo su questo argomento cercando informazioni su vari siti e non ho mai capito come mi dovevo comportare…e ora mi è tutto chiaro!! Ho solo una piccola domanda…visto che le leggi cambiano in fretta e visto che l articolo è del 2014 è ancora tutto valido? Valgono ancora quei blocchetti?

  110. Non so dove mi era parso di sentire che quei blocchetti di carta non sono più validi…. Bho….non ci capisco proprio nulla! Grazie in anticipo!

  111. Giuseppina dice

    Salve
    una risposta alla domanda Giuseppina ?

  112. Mai trovato articolo così chiaro ed efficacemente dirimenti i dubbi. Tuttavia lamateria ha tante facce. Ad esempio se “Tizio” fosse un dipendente pubblico a tempo pieno la legge gli consentirebbe di svolgere vendita occasionale nelle forme chiarite? se no, potrebbe nel caso essere consentito con autorizzazione dell’Ente di appartenenza?
    Poi la vendita occasionale di opera di propri dipinti, in caso di apertura di partita iva minimi (con tempo parziale 18 ore) è da considerare attività ARTIGINALE DI SERVIZIO o piuttosto non sarebbe preferibile inquadrarla nella LIBERA PROFESSIONE, pur premesso di una professione che non ha un’Ordine ed un Albo cui iscriversi? Grazie tantissime.

  113. alessandra dice

    molto interessanti le varie spiegazioni di legge. anch’io ho una domanda .
    dipingo saltuariamente quadri che ancora non vendo , ma faccio di tanto in tanto mostre . per l’allestimento della mostra ho conosciuto una curatrice che per l’allestimento mi ha preso 700 euro . a parte le spese dei volantini inviti depliant , buffet ecc. poi siccome dice che è critica della psicologia dell’artista per fare la critica più a me che alle mie opere mi ha preso altri 500 euro . deve dire che non ha ne pubblicizzato ne promosso i miei lavori e neppure ha cercato di metterli sul mercato . insomma finita la mostra alla quale ho presieduto io tutti i giorni , tutto si è risolta in una nuvola di fumo . da considerare poi che la signora non mi ha rilasciato nessuna ricevuta per l’importo richiesto , perché mi ha spiegato che lei non aveva la partita iva. e’ normale tutto questo e secondo voi sono normali queste cifre . lei è una pittrice che vende i suoi quadri in nero ha fatto istituto d’arte, l’accademia e dice il Dams e questo ruolo che si è cucita dello studio della psicologia dell’artista mi è parsa una sua invenzione . ci sono cascata ma tutto insegna , grazie . potrei richiedere la ricevuta anche se è già passato un mese dalla mostra ?? . e’ una bella cifra devo partarla anch’io in dichiarazione .’ ANCORA GRAZIE ALE

  114. scusate non ho letto tutti i commenti e forse qualcuno ha già evidenziato ma non è esatto “Mattia, invece, è fiscalmente a carico di uno dei suoi genitori. Quindi l’importo dei suoi guadagni dovrà essere aggiunto nella denuncia dei redditi del proprio genitore.” perché se Mattia supera i 2840,51 euro di incassi non è + più a carico e quindi deve farsi la sua dichiarazione dei redditi. Saluti

  115. ho una domanda….vale solo x i quadi o anche altri oggetti come collane,vasi in ceramica,vetri, muri….

  116. Mi è tutto chiaro, l’unica precisazione che vorrei avere è; se con lo stesso metodo si può vendere le proprie opere ad esercizi commerciali (tipo negozi souvenir), che a loro volta poi li rivenderanno.

  117. Giovanna C. dice

    Ciao Simone!
    Bellissimo articolo, decisamente esaustivo. Ho un dubbio però!
    Tu scrivi: “Per concludere, non si ha obbligo di apertura della partita IVA se l’attività di vendita delle nostre opere è un lavoro occasionale per il quale non superiamo compensi annuali per euro 5.000 oppure ha una durata, in un anno solare, inferiore a 30 giorni.”.
    Io ho ricevuto un’offerta interessante: 500 euro a quadro per 18 mie tele.
    Ogni quadro mi ha portato via una giornata di lavoro effettivo, quindi in totale ho lavorato 18 giorni. Ma facciamo anche 25, con qualche ritocco. Quindi, essendo meno dei 30 giorni da te citati, non sarei obbligata ad aprire partita iva. Ma la somma che andrei a percepire è di 9000 euro, quindi superiore ai 5000 euro. Quindi? Cosa devo fare?
    Grazie mille!

  118. Salve io volevo chiedere : ho aperto da poco un Blog e lo collocato a asdsense sto accusando guadagni, e necessario aprire partita Iva? Grazie a chi mi da risposte saluti

  119. Ciao! Grazie mille per scrivere questo articolo. Ti vorrei chiedere di schiarire anche come si comporta la legge Italiana verso noi studenti stranieri, residenti in italia, che hanno questo impegno/lavore occasionale.

    Grazie!

  120. Bell’articolo, complimenti! Una domanda: questo vale anche per chi come me, sta cercando di approcciare all’ Art&Craft? Ovvero…dipingo oggetti in vetro e legno, già precostruiti, e bijoux, una sorta di fai da te. Vorrei partecipare ad un mercatino di Natale e se ne sentono tante di storie (scuse) strane. Posso andare liberamente con le ricevute o devo iscrivermi a qualcosa?
    Grazie
    Eleonora

  121. Pietro Dell'Aversana dice

    Grazie a tutti per i consigli forniti per la nostra Arte.
    Pietro

  122. Buon giorno.
    Ho letto tutti i commenti e praticamente la logica delle ricevute sotto i 5000 euro per lavoro occasionale è giusto.
    Dal gennaio del 2015 esiste anche il tesserino degli hobbisti. C’ è una normativa nazionale che rimanda l applicazione e la gestione alle regioni. Questa nuova norma da la possibilita di fare dei mercatini specifici senza obbligo fiscale. Altro argomento da spulciare

  123. luigi de valeri dice

    L’articolo è ben costruito e condivisibile. E’ opportuno oltre la consegna della ricevuta con le indicazioni citate che l’artista al termine la fotografi e la sottoscriva (meglio anche sull’opera rendendola subito riconoscibile a chi l’ammira … senza dover leggere il retro !) almeno sul retro della tela, meglio se con data e titolo. Questo sia per favorire l’acquirente probabile collezionista che sarà invogliato ad altri acquisti che per cautelare la sua attività da futuri falsi, sia essa professionale che occasionale.
    Avv. Luigi De Valeri Jus pro Arte Roma

  124. Ciao scusa ho letto in un altro sito che le ricevute semplici se non si hanno altri redditti e non si ha un lavoro non si devono dichiarare. e’ vero?

  125. Articolo interessante e chiaro, ma avrei ancora una domanda vista la mia situazione lavorativa: ho la partita iva come massoterapista (no iscrizione ad albi) e rientro per 5 anni nel regime dei minimi. In questo caso sono considerata “privato” e quindi posso occasionalmente partecipare a mercatini x hobbisti provvista di apposito tesserino o autodichiarazione di opere di proprio ingegno?

  126. Nicoletta dice

    Ciao,ho letto tutto ma avrei ancora una domanda.Sto prendendo in considerazione di prendere in affitto un locale in una località di villeggiatura per esporre ed eventualmente vendere i miei dipinti.Sono casalinga e non ho ne partita iva ne altro.Avevo una bottega artigianale che ho chiuso e cancellato IVA. nel 1995 e molti dipinti sono risalenti ad allora,altri sono più recenti.La stagione estiva è di 4 mesi,cosa devo fare?

  127. EleonoraVR dice

    Buongiorno,
    mi accodo ai diversi complimenti, l’articolo è davvero chiaro ed esaustivo.
    Solo una piccola precisazione: l’eventuale merchandising legato alla mostra ( cataloghi, cartoline ecc) risponde allo stesso procedimento o ci sono modalità diverse per dichiararne gli introiti?
    La ringrazio
    Eleonora

  128. Francesco dice

    Salve,tutto chiaro,volevo sapere se vale lo stesso discorso per le lezioni di disegno,mi capita di dare qualche lezione di disegno di due ore una volta a settimana,per un periodo limitato di un mese,in questi casi si può ugualmente lasciare ricevuta fiscale? Grazie.

  129. SALVE,
    INTANTO VOLEVO COMPLIMENTARMI X L’ARTICOLO E VOLEVO CHIEDERTI SE POSSO ESPORRE I DIPINTI IN UN RISTORANTE X UN EVENTUALE VENDITA E COME COMPORTARMI CON IL RISTORATORE X UN EVENTUALE CONTROLLO
    GRAZIE

  130. francesca dice

    Buongiorno, ho un altro caso sull’argomento da proporvi: Luca in disoccupazione ordinaria inizia a creare proprie opere frutto del proprio ingegno, viene notato da un architetto che decide di commissionargli per conto del Comune alcuni pezzi (10) di complemento d’arredo fatti a mano interamente da Luca. Come può fatturare Luca al Comune?

  131. Ottima ed importante iniziativa per il chiarimento di come comportasi in caso di vendita per noi artisti senza obbligo di partita iva. Le risposte sono molto precise e chiare. Grazie.

  132. Buongiorno, SIMONE COIS. Ho visto che sei molto preparato e, per quanto sopra ho letto, non ho capito bene come è la prassi se:
    1) Io artista pensionato (dipingo per hobby e per arrotondare – lavoro occasionale) che non supero le vendite occasionali di 5.000 euro annui , fermo restando al momento di vendita in manifestazioni d’arte, collettive, personali, fiere in cui ci sono padiglioni dedicati alle associazioni artistiche senza scopo di lucro DEVO RILASCIARE RICEVUTA con codice fiscale … , LASCIO IN CONTO VENDITA DEI QUADRI IN UNA CORNICERIA/GALLERIA, come mi devo comportare?
    2) Al momento che nella denuncia dei redditi le ricevute vengono inserite nella parte LAVORI OCCASIONALI che impatto hanno se l’importo è di €1.500?
    3) C’è un abbattimento o una franchigia per tale cifra?
    Grazie.

  133. salve.
    solo per far presente che se un minore ha dei redditi, anche artistici,
    la dichiarazione deve farla sul suo UNICO, e firmata dal genitore.
    quindi il reddito NON si somma a quello del padre\madre.

    l’unico caso in cui cio’ accade , e’ quando ci sono beni IMMOBILI, IN TAL CASO sino alla maggiore eta’, i redditi, e solo questi van dichiarati dal genitore , al cui reddito essi si sommano.

  134. salve, vorrei avere un’informazione in piu.. per chi e in disoccupazione potrebbe partecipare comuque alle vendite m come hobbista? ho si rischia di perdere la disoccupazione?

  135. Mi permetto di dire che non è corretto che l’importo dei redditi del figlio venga aggiunto a quelli dei genitori: l’importo dei redditi percepiti dal figlio fiscalmente a carico servirà a valutare soltanto, in sede di dichiarazione, che possa ancora essere considerato tale, o meno. E sempre in tale sede, una volta esaminato il primo punto, si procederà a valutare la convenienza di una eventuale dichiarazione dei redditi anche per il figlio. Per il,resto l’articolo è chiarissimo e fatto molto bene. Grazie.

  136. alessandra dice

    buongiorno, ringrazio per l’articolo che ho letto e mi ha chiarito molti punti. Risale però al 2014 e non mi è chiaro come si collega al DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998 n.114 – ARTICOLO 4 C OMMA 2 LETTERA H:”Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59″, che al comma 2 lettera H esonera appunto h) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d’arte, nonche’ quelle dell’ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico.
    Pongo la domanda perchè come fotografa freelance mi capita di vendere una o due foto all’anno e non tutti gli anni. Secondo tale decreto e previa presentazione all’anagrafe del proprio comune/Regione dell’Atto Sostitutivo Notorio per opere di ingegno, si è chiaramente esonerati dall’obbligo di emissione della ricevuta fiscale. Assodato questo punto, come si spiega che si è obbligati a dichiarare dal momento che non si rilascia ricevuta fiscale? E se si, appurati vincoli legali, in che termini e come si deve dichiarare nel 730? Grazie infinite per l’eventuale riscontro che mi verrà fornito. Alessandra

  137. E per lo scrittore che ha un contratto con una casa editrice quindi rapporto continuativo con lo stesso ente ma guadagni irrisori molto inferiori ai 5000 euro? Può essere considerata attività occasionale nonostante il rapporto continuativo? Come dichiarare gli irrisori compensi?

  138. Buongiorno a tutti, sono un dipendente pubblico con la passione per l’arte, quindi ogni anno come dipendente pubblico incarico il caf per il 730.
    Se dipingo quadri i quali mi fanno percepire un guadagno extra di 8.000 euro annui, pur non lavorando 30 giorni continuativi, come si deve considerare fiscalmente?
    Grazie per la risposta

  139. Bernadetta dice

    Sono una docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, quindi una dipendente statale. Nel tempo libero ho l’hobby del cucito, grazie al quale occasionalmente e su richiesta, creo dei manufatti originali e soprattutto unici. Non sono quadri, ma pur sempre opere del proprio ingegno, come deve essere considerata fiscalmente questa mia attività? Grazie

  140. Bernadetta dice

    Sono una docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, quindi una dipendente statale. Nel tempo libero ho l’hobby del cucito, grazie al quale occasionalmente e su richiesta, creo dei manufatti originali e soprattutto unici. Non sono quadri, ma pur sempre opere del proprio ingegno, come deve essere considerata fiscalmente questa mia attività? Grazie

  141. Nel caso in cui si fanno dei falsi d’autore , come ci si comporta nella vendita?

  142. Per me è assurdo pensare di fare la dichiarazione inserendo l’introito dei quadri che dipingo. Se è occasionale è inutile dichiarare tutto, si fa senza dichiarare ovviamente se si guadagna poco. Però c’è da pensare che i soldi vanno messi da parte per una possibile vecchiaia o emergenza. Non è vero che l’Italia starebbe meglio se tutti pagassimo le tasse, nemmeno quel poco, alla fine si prenderebbero tutto i politici e quelli che hanno le pensioni d’oro oltre agli anziani con 2000 € di pensione. Io che arranco devo pure dichiarare quel poco che prendo per vivere e vedere cementificarmi la natura e mangiare cibo scadente? No, e non mi dispiace. Se vuoi fare una attività tua su vendita di quadri allora ci può stare di metterti in “regola”, comunque anche la ricevuta fiscale è pericolosa perché da essa può venire fuori che vendi senza seguire la legge. Si fa prima a fare una firma sul quadro con la dicitura concesso o qualcosa di simile al compratore o una dichiarazione scritta che cedi i lquadro a tal dei tali. Fine. La partita IVA va gestita e costa parecchio all’anno perciò è consigliabile fare vendite solamente come hobby, poi se uno ne fa un’attività allora p.iva, ma solo se l’attività funziona se no è inutile e dispendioso.

  143. Mattia, invece, è fiscalmente a carico di uno dei suoi genitori. Quindi l’importo dei suoi guadagni dovrà essere aggiunto nella denuncia dei redditi del proprio genitore.
    No, in questo caso, i genitori di Mattia dovranno aver solo cura di verificare se i redditi conseguiti dal figlio abbiano superati i limiti per essere considerato fiscalmente a carico. In tal caso i genitori non potranno usufruire della detrazione spettante per il figlio fiscalmente a carico.

  144. Il tutto è “valido” anche per altri oggetti? Tipo per chi realizza borse…e oggettistica varia?ci si comporta alla stessa maniera?cioè libretto fatture da presentare poi ricevute vendite con il 730??Grazie.. ..

  145. Ciao a tutti. Volevo segnalare che nell’ articolo non si fa menzione della “AUTOCERTIFICAZIONE PER LE OPERE DEL PROPRIO INGEGNO” che è di fatto lo strumento dedicato agli artisti,scrittori e programmatori che generano vendite nell’anno inferiori ai 5000 euro. Non è richiesto il rilascio di alcun tipo di ricevuta fiscale. Potete comunque trovare tutte le informazioni cercando in internet. Ciao a tutti.

  146. I 30 giorni lavorativi sono un limite che riguarda solo il rapporto datore/dipendente occasionale e non riguarda il numero di giorni che un artista impiega a realizzare le proprie opere. Attenzione però al fatto che se vendete le vostre creazioni sempre allo stesso committente allora le cose cambiano….

  147. Come scritto in fondo all’articolo, se devo rilasciare una fattura, come funziona, non avendo partita IVA? Grazie.

  148. Gianfranco Rizzo dice

    Sono un pensionato statale e mi diletto a dipingere quadri o fare sculture in legno. Nel prossimo mese di agosto vorrei organizzare una mostra, per cui, tenendo presente che la mia attività’ e’ a carattere saltuario ed hobbistico, vorrei sapere se per la vendita di dette opere devo avere partita iva. Preciso che la vendita di ogni singola opera non supera i 5.000 € (magari fosse così’) . Cosa mi consigliate? Grazie e porgo distinti saluti.

  149. Annarosa Lisi dice

    Vi ringrazio x queste informazioni non facili da reperire e molto contrastate . Io pensionata mi diletto adipingere e ho venduto casualmente qualcosa pero’ e’ piu’ facile che offro le mie opere x le Aste o regalo agli amici. Ora vorrei vendere perche’ la pensione non basta !! Grazie.

  150. Luigi ferrario dice

    Articolo molto chiaro! Se la vendita dei dipinti, per un importo annuo inferiore a 5000 euro, avviene non al proprio domicilio ne’ in un mercatino, ma in un locale accatastato c1 (commercio), di proprietà dell’artista adibito esclusivamente alla esposizione dei propri quadri ed alla eventuale vendita,cosa si deve fare? Grazie mille luigi ferrario

  151. Dopo tre anni, le questioni descritte nell’articolo sono ancora valide?

  152. Una cosa che m’è sfuggita è se per un artista (intendo pittore) occasionale esiste la questione della ritenuta d’acconto del 20% oppure no. E se si, con tutti i clienti o solo per quelli che hanno una partita IVA e chiedono fattura.

    Per me la ritenuta d’acconto è sempre stato un mistero. 😀

  153. Alessandro dice

    Salve, ho già un’attività di produzione e vendita di quadri di arredamento dipinti a mano. Tutte le vendite avvengono online tramite un sito. Secondo il mio commercialista avendo un negozio on-line per la vendita ha definito l’attività come commerciale con iscrizione alla Camera di Commercio e Inps.
    Questa attività può essere considerata come artigianato oppure risulta commerciale perchè la vendita avviene tramite un negozio online?

    Grazie

  154. sono Mario e ho la passione per il legno, vorrei realizzare degli accessori di casa tipo taglieri, porta spezie ecc. e sono andato all’ufficio del commercio comunale esponendo la mia idea come creativo, e prospettando un ritorno economico molto inferiore ai 5000 euro annui, ma il responsabile mi ha risposto che senza partita iva non posso fare niente escludendo mercatini o altre forme

  155. Antonella dice

    Sono Antonella, un artista professionista che risiede in US . Quando sono in Italia mi capita di vendere. Non facendo le tasse in Italia e facendo una ricevuta sotto I 5000 a cosa sono soggetta in Italia?
    Grazie. Attendo la vs risposta e saluto. A.

  156. Salve un vero artista non vendo le proprie opere , si afferma con un nome d’ arte , espone per 40 o 50 anni in musei gallerie in collettive e personali , dopo anni di sacrificio l” artista muore e chi beneficia ? Lo Stato, , che sfrutta le opere nei musei facendo pagare un biglietto di entrata di 10 euro al grande pubblico , quindi iva da pagare iscrizione presso la sia commercialista o dichiarazione dei redditi l, Artista non paga proprio a nessuno , perchè giá per il fatto che esso crea lo Stato dovrebbe pagarlo , non lo paga ma ci guadagna anche dopo la sua scomparsa , ecco come la penso .buongiorno

  157. Ma dove posso vendere i miei dipinti?

  158. Stefano dice

    Ma i 5000€ da dichiarare sul 730 si intende il guadagno netto? O anche quello che si spende per l’acquisto di colori tele ecc…?

  159. Buondi a tutti,
    Domanda che si ripete:
    I materiali aquistati per la produzione d’opere d’ingegno: tele, carte, colori, penelli, i compiuter…
    o dei passaggi di produzione dove partecipano i terzi – per esempio: se io faccio delle stampe in una tipografia, li’ pago l’Iva e dopo vendo queste stesse stampe sempre con l’Iva inclusa… Iva viene pagata 2 volte?

    Come tutto questo viene fiscalmente regolato?

    Grazieee

  160. Grazie per l’articolo, spero sia ancora valido, visto il decorso degli anni… Ci sono aggiornamenti in materia? Sulla ricevuta va applicata la marca da bollo?

  161. Hello
    i am foreigner in Italy and i want to open partita iva for my home based work which is writing names of people on rings and i sell those stuff. I have contacted open commercilista in Milan and he said i will open partita iva for you and this is the type where you will not give INPS at the end of the year because its occasionally. details are mentioned below.

    partita iva: ALTRE CREAZIONI ARTISTICHE E LETTERARIE
    codice ateco: 90.03.09

    he said there is no visura camerale and ipns tax at the end of the year.
    please guide me

  162. Dichiarazione sostitutiva di
    ATTO DI NOTORIETA’
    (art. 4 legge 4 gennaio 1968 nr. 15 e art.2 D.P.R. 20 ottobre 1998 nr. 403)

    Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
    Codice penale e delle leggi speciali in materia,
    dichiara
    di esporre e vendere oggetti di propria creazione, intesi come opere dell’ingegno creativo,
    senza necessità di autorizzazione amministrativa ai sensi dell’art. 4 comma II lettera H del
    D.L. 31-03-1998 nr. 114 e ai sensi dell’art. 1 comma II del decreto ministeriale 21-12-1992 per
    le categorie non soggette all’obbligo di documentazione disposto dall’art. 12 comma I legge 30-
    12-1991 nr. 413 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22-12-1992 nr. 300 riguardante
    l’esonero dall’obbligo di rilascio di ricevuta fiscale.

  163. Elide S. dice

    Articolo molto chiaro. Grazie
    Elide S..

  164. La cessione dei diritti d’autore in quanto non soggetti a previdenza non hanno il limite dei 5000 euro. Le risulta? L’apertura della partita iva è dettata da altre circostanze. Concorda?

  165. Salve, qualora volessi firmare una mia opera d’arte, è lecito venderla? Grazie.
    L’articolo è molto chiaro.

  166. Salvatore parla di guadagni. In effetti nella dichiarazione dei redditi va indicato quello. Se durante l’anno spendo 1000 euro si materiale e vendo 2 quadri per un totale di 1000 vado in pareggio. Guadagno non cè n’è stato.
    Quindi non dichiaro nulla.

  167. Paolo Pendola dice

    Sono Paolo, un pensionato che si dedica alla ceramica. Ho realizzato un presepe di grandi dimensioni in terracotta, tutto realizzato a mano. Un opera del mio ingegno creativo che ho messo in vendita. Euro 3500. La cifra da me richiesta è minima di fronte al suo vero valore. Posso rifarmi dell’art.4, comma 2/H D.l.g.s. n. 114/1998 nella dichiarazione di vendita? Cordiali saluti.

  168. Michele, non è così purtroppo.
    L’articolo è buono e chiaro, ma si ferma sul più bello; Ilaria, che ha già un lavoro “non occasionale” da impiegata, dichiara le sue vendite (NB: il FATTURATO, non i guadagni, non il reddito che per definizione è al netto dei costi – sicuramente elevati in percentuale, visto che sta sotto i 5.000 Euro), per le quali ha rilasciato una ricevuta: su queste pagherà le imposte, secondo l’aliquota MASSIMA già prevista dalla sua busta paga… Quindi: non dipingete, guardate la partita, questo è il messaggio che viene dato in Italia a chi vuole vivere onestamente, pagando le tasse, e creare arte. Oppure: andate in Europa, dove l’arte e la cultura (quella che si crea, non quella ingessata dai tempi del Medio Evo) ha ancora un suo peso. Chiaro? Si potrebbe aggiungere altro su alcune “artiste” che invece non pagano le tasse, più “importanti” e “protette”… ma il quadro è già abbastanza deprimente…
    E sì che basterebbe una flat tax del 5-10% e sai quanta arte e quanti incassi per lo Stato… ma…

  169. piero ulzi dice

    Dimenticavo: sì l’aliquota del 15% (5% primi cinque anni) forfettaria per i detentori di partita iva pare sia nel disegno di legge, peccato che se Ilaria ha un buono, diciamo ragionevole e onesto stipendio (30.001 Euro lordi)… non potrà fare l’artista (…se resta in Italia). E come lei gli artisti più maturi e probabilmente esperti (che di certo, essendo in Italia, non campano vendendo quadri…).

  170. Salvatore dice

    Salve, molto utile questa guida. Da poco percepisco il sussidio di disoccupazione, avendo una vendita al di sotto di 3000 euro annui e comunicando all’INPS il 730 di questi guadagni, potrei perdere il sussidio ? Grazie
    Salvatore

  171. Salve, consiglio di far revisionare questo articolo da un commercialista, perché lo trovo ampiamente impreciso e incompleto.

    In particolare, la questione dei 5000 euro mi sembra interpretata in modo piuttosto incorretto: a quanto mi risulta, una collaborazione occasionale è soggetta comunque a un’imposizione del 20% in forma di ritenuta d’acconto, che può essere recuperata dal lavoratore attraverso la dichiarazione dei redditi se il reddito è sotto la soglia minima di imposizione, ma va comunque anticipata dal beneficiario (datore di lavoro) entro il 16 del mese successivo al pagamento con un F24. In ogni caso è necessario emettere una ricevuta, con bollo da 2 euro se supera i 70 e rotti euro.
    Inoltre anche la soglia stessa si riferisce al singolo rapporto di lavoro, per cui se i committenti sono due la soglia cambia di conseguenza.

    Questo per dire che la faccenda è più complessa di come viene riportata e andrebbe trattata con più rigore.

    Diversa è la fattispecie delle vendite occasionali di oggetti di artigianato, ad esempio quelle dei mercatini, che non conosco, ma è comunque diversa dal lavoro occasionale.

  172. Ciao Andrea,
    Quest’articolo risale a molti anni fa. Lo scrisse un ragazzo della community che a suo tempo si dedicò all’argomento. Personalmente ormai mi dedico al disegno e pittura a scopo ricreativo visto che faccio altro lavoro e dovrei riguardare l’argomento visto che non lo rivedo da quando fu scritto. Sono d’accordo che andrebbe rivisto. Metto una nota sull’articolo.

  173. Un tubetto di colore ad olio serio, per esempio un Viridian della Williamsburg, mi costa 54€; se chiedo 180€ per un quadretto mi guardano come se fossi un gioielliere e scappano. Ma dovrei versare all’Inps 3700€ comunque, anche se non vendessi nulla. Siamo un paese che invita all’evasione, studiatevi il fisco inglese, capirete che oltre i nostri confini
    si può vivere di arte senza evadere. E capirete la Brexit.

  174. È necessario essere commercianti per vendere foto online su piattaforme di fotografia stock e microstock? Io ho una p.iva in regime forfettario per libero professionista. Posso usare quella?

  175. Buongiorno.
    Volevo porre cortesemente una domanda.
    Se i dipinti vengono eseguiti seguendo un tutorial, è comunque possibile venderli senza infrangere regolamenti?
    Sarebbe una vendita da mercatino, niente di che.
    Vi ringrazio in anticipo se potrete chiarire questo mio dubbio.
    Cordiali saluti

  176. PO’ con l’apostrofo, per Dio.

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